Detrazione per interventi di riqualificazione energetica

Legge 23 dicembre 2014 n.190 ha prorogato la scadenza della detrazione sul risparmio energetico al 31 dicembre 2015. Questa scadenza è valida sia per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari che per quelli realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali.

Oltre alla proroga, la Legge 190/2014 ha introdotto alcune importanti novità. Potranno accedere alla detrazione sul risparmio energetico anche:
- le schermature solari (secondo le definizioni fornite all'allegato M del decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311);
- gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore a biomasse combustibili (come ad esempio stufe a pellet/cippato/legna, termostufe, ecc.).
Gli interventi inerenti le schermature solari e i generatori a biomasse saranno agevolati solo per le spese sostenute fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.
Per gli altri interventi che già in passato rientravano nella detrazione tutto resta invariato (requisiti, procedure, ecc.). L'unico elemento modificato è la scadenza, ora stabilita al 31 dicembre 2015.

Caratteristiche dell'edificio indispensabili per accedere alla detrazione 65%
L'edificio su cui si eseguono gli interventi deve essere esistente e già dotato di impianto di riscaldamento (ad eccezione del solo caso dell'installazione di pannelli solari dove l'esistenza dell'impianto di riscaldamento non è obbligatoria). Inoltre, a differenza della detrazione per le ristrutturazioni edilizie che è valida solo per le abitazioni, quella per il risparmio energetico può essere utilizzata per edifici di qualsiasi categoria catastale (abitazioni, uffici, negozi, attività produttive o artigianali, ecc.).
La prova di esistenza dell'edificio è data dall'iscrizione al catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, ed anche dal pagamento dell'ICI/IMU a partire dal 1997, solo se dovute.

Interventi che possono beneficiare della detrazione 65%
Esistono quattro categorie di interventi ammesse alla detrazione fiscale e a ognuna di esse è associato un valore massimo di detrazione:

Comprendono qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che permetta all'edificio di raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore a precisi limiti. Per questa categoria non sono definite tanto le tipologie di opere, ma il valore finale raggiunto da queste, qualsiasi esse siano.
Per gli interventi di riqualificazione globale il tetto massimo di detrazione è 100.000 euro.
Comprendono interventi su coperture, pavimenti e pareti che delimitano il volume riscaldato. Rientrano fra questi anche la sostituzione di porte di ingresso e finestre.
Il limite della detrazione per interventi sugli involucri degli edifici è di 60.000 euro.
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, produttivi e ricreativi.
È indispensabile avere una garanzia di 5 anni per pannelli e bollitori e di 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici. Inoltre, i pannelli devono essere conformi a determinate norme UNI EN ed essere certificati da un organismo dell'Unione Europea o della Svizzera.
Il limite della detrazione per l'installazione di pannelli solari è di 60.000 euro.
Sono compresi gli interventi di sostituzione di impianto di riscaldamento esistente con impianto dotato di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto dell'impianto di distribuzione, oppure con impianti di riscaldamento con pompe di calore o impianti geotermici a bassa entalpia. Rientra anche la sostituzione di uno scaldacqua tradizionale con pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.
Il limite della detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è di 30.000 euro.

Detrazione 50%

Con il via libera alla Legge di Stabilità per il 2015, il bonus fiscale per ristrutturazioni edilizie, ovvero la detrazione 50% Irpef,  è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015. Fondamentale rimane che si tratti di interventi su edifici esistenti, quindi risultano esclusi nuove costruzioni ed ampliamenti. In quest'ultimo caso si potrà detrarre solo la parte di spesa relativa alla ristrutturazione della parte di edificio esistente. Per provare che l'immobile sia esistente è necessario che risulti accatastato o che sia stata presentata domanda di accatastamento.

Caratteristiche della detrazione 50%
L’incentivo è previsto per interventi compiuti sul patrimonio edilizio esistente esclusivamente a destinazione residenziale e consiste in uno sconto dell’IRPEF pari al 50%.
Il tetto massimo di spesa è fissato in 96.000 euro a cui si possono aggiungere ulteriori 10.000 euro da spendere per l’acquisto di mobili per arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione e grandi elettrodomestici di classe energetica almeno A+.
Quindi, lo sconto massimo ottenibile è pari alla metà di questo tetto di spesa, cioè 48.000 euro per gli interventi edilizi, più 5.000 euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
ATTENZIONE ! può usufruire del bonus mobili solo chi ha usufruito anche del bonus ristrutturazioni.
La detrazione si ripartisce unicamente  in 10 rate annuali di pari importo.
Inoltre per gli interventi soggetti a detrazione 50% è prevista l’applicazione, per l'esecuzione dei lavori, dell’aliquota Iva agevolata del 10%.

Chi può usufruire della detrazione 50%?
Beneficiari della detrazione IRPEF sono coloro che effettuano le spese per gli interventi, quindi non solo i proprietari dell’immobile oggetto di ristrutturazione, ma anche i titolari di altri diritti reali, come:
- nudi proprietari o usufruttuari;
- affittuari o comodatari;
- soci di cooperative divise o indivise;
- il promittente acquirente che abbia già registrato il compromesso.
Può usufruire dell’agevolazione anche il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’immobile, purchè abbia sostenuto effettivamente le spese.

Quali spese possono usufruire della detrazione 50%?
Anche se parliamo genericamente di detrazioni per lavori di ristrutturazione, in realtà con questa parola si indica una tipologia ben precisa di interventi edilizi.
Invece il bonus 50% è previsto per tutte le seguenti categorie di lavori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Inoltre, per i soli edifici condominiali, è possibile detrarre anche le spese per i lavori di manutenzione ordinaria eseguiti sulle parti comuni.

Definizioni degli interventi edilizi

Interventi sulle finiture esterne:
- interventi sulla facciata degli edifici, come ripristino di tinteggiature, intonaci e rivestimenti senza cambiare i materiali o pulitura della superficie;
- riparazione e sostituzione di serramenti, come porte, finestre, portoni d'ingresso e anche vetrine dei negozi, senza cambiare caratteristiche come la sagoma e il colore;
- impermeabilizzazione delle coperture;
- riparazione o sostituzione del manto di  tegole di copertura o dell'orditura secondaria del tetto, senza intervenire su sagoma e pendenza;
- riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali e camini anche con materiali diversi,
- riparazione di ringhiere, parapetti e recinzioni;
- installazione di grate o inferriate alle finestre;
- installazione di tende da sole o zanzariere o di doppi vetri alle finestre;
- rifacimenti di pavimentazioni esterne di balconi, terrazzi, cortili e portici;
- manutenzione e sistemazione del verde privato.

Interventi sulle finiture interne:
- rifacimento di pavimentazioni interne, compreso l'eventuale rinforzo dei solai, con rete elettrosaldata o rifacimento del massetto;
- rifacimento di intonaci, tinteggiature e rivestimenti;
- riparazione o sostituzione di porte e finestre.

Interventi sugli impianti
- sostituzione di apparecchi igienico sanitari e riparazioni dell'impianto idrico;
- manutenzione obbligatoria periodica di caldaie e impianti di riscaldamento;
- riparazione dell'impianto elettrico o integrazione con nuovi punti luce.

Sono compresi anche interventi di semplice riparazione di elementi strutturali, lo spostamento di porte interne all'unità immobiliari e di arredi fissi.
Opere esterne:
- rifacimento o nuova realizzazione di intonaci esterni;
- sostituzione di serramenti esterni, persiane, serrande, ecc., con altra tipologia di infissi differente per forma e materiali;
- realizzazione di  cancellate, ringhiere, muri di cinta e recinzioni;
- apertura di nuove porte o finestre verso l'esterno;
- interventi finalizzati alla formazione di cortili e giardini, anche con piantumazione di alberi;

Opere interne:
- consolidamento statico di strutture portanti dell'edificio, sia in fondazione che in elevazione;
- sostituzione di solai di copertura con altri aventi materiali e strutture differenti, senza modifica delle quote di colmo o gronda;
- rifacimento di scale e rampe;
- realizzazione, rifacimento integrale o integrazione di servizi igienico – sanitari;
- rifacimento o modifica integrale degli impianti anche con installazione di pannelli solari o fotovoltaici;
- sostituzione di tramezzi interni con modifica dello schema distributivo, ma senza alterare superfici, volumi e destinazione d'uso;
- frazionamenti o accorpamenti di unità immobiliari, purchè non comportino la modifica dell'assetto distributivo dell'intero fabbricato;

Sono compresi anche interventi di realizzazione di elementi accessori o pertinenziali che non comportino l'aumento di volumi o superfici utili, come  scale di sicurezza ed ascensori, volumi tecnici, centrali termiche, anche all'esterno dell'edifico.
Tra gli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi anche quelli finalizzati al risparmio energetico, come la coibentazione o rifacimento del manto di copertura e la realizzazione di cappotti esterni.
-    realizzazione di un bagno in un vecchio edificio che ne è sprovvisto, al fine di renderlo agibile;
- cambio di destinazione d'uso, purchè non sia in contrasto con le caratteristiche tipologiche dell'edificio e sia consentito dalla disciplina urbanistica vigente;
- ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, interne ed esterne, anche con materiali diversi da quelli originari, purchè congruenti con le caratteristiche dell'edificio, e con particolare attenzione agli elementi di pregio, se presenti;
- ripristino e consolidamento di elementi strutturali, anche con la loro parziale sostituzione se esistono parti crollate;
- modifiche planimetriche anche mediante accorpamenti o frazionamenti di unità immobiliari, purchè non alterino l'assetto complessivo dell'edificio e in particolare le parti comuni;
- realizzazione ed integrazione di impianti tecnologici e di servizi igienico – sanitari.
- eliminazione di superfetazioni.

Le spese detraibili non sono solo quelle relative all’esecuzione dei lavori da parte delle imprese, ma anche quelle relative all’acquisto dei materiali, anche nel caso in cui i lavori si eseguano in proprio.
Altre spese detraibili sono quelle professionali relative a progettazione, perizie, consulenze, rilascio di certificati di conformità dei lavori eseguiti.
Inoltre sono detraibili tutte le spese per costi vari come oneri concessori, imposte di bollo, diritti di segreteria,